Art. 2.
           Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari
 
   1.  Le  funzioni  attribuite  alle  compagnie barracellari sono le
seguenti:
    1)  salvaguardare  le  proprieta'  affidate  loro in custodia dai
proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le
modalita' previste dalla presente legge;
    2.   collaborare,   su   loro   richiesta,   con   le   autorita'
istituzionalmente preposte al servizio di:
      a) protezione civile;
      b) prevenzione e repressione dell'abigeato;
      c)  prevenzione  e  repressione  delle  infrazioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in
materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;
    3)   collaborare,   con   gli   organi   statali   e   regionali,
istituzionalmente preposti, alle  attivita'  di  vigilanza  e  tutela
nell'ambito delle seguenti materie:
     salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale,
compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
     salvaguardia  del  patrimonio  idrico,  con particolare riguardo
alla prevenzione dell'inquadramento;
     tutela  di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione
e patrimonio naturale in genere;
     caccia e pesca;
     prevenzione e repressione degli incendi;
    4)  salvaguardia  del  patrimonio  e dei beni dell'ente comune di
appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonche'  amministrazione
dei  beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalita'
da stabilirsi con apposita convenzione.
   2.  Le  forme  di  collaborazione  con  il  corpo  forestale  e di
vigilanza  ambientale  della  regione  Sarda  vengono  stabilite  con
decreto  interassessoriale  dagli  assessori  regionali competenti in
materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.