Art. 2. Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari 1. Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti: 1) salvaguardare le proprieta' affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalita' previste dalla presente legge; 2. collaborare, su loro richiesta, con le autorita' istituzionalmente preposte al servizio di: a) protezione civile; b) prevenzione e repressione dell'abigeato; c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali; 3) collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti, alle attivita' di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie: salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere; salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquadramento; tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere; caccia e pesca; prevenzione e repressione degli incendi; 4) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonche' amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalita' da stabilirsi con apposita convenzione. 2. Le forme di collaborazione con il corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sarda vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.