Art. 2.
 
   1.  La  giunta  regionale  e' autorizzata a compiere, nel rispetto
dell'ultimo  comma  dell'art.  57  dello   statuto,   le   operazioni
necessarie a consentire la partecipazione della Regione alla S.p.A.
   2.  Il presidente della giunta regionale e' autorizzato altresi' a
stipulare con la societa'  una  successiva  convenzione  al  fine  di
determinare  le  modalita' ed i limiti di utilizzazione del bene, per
garantire un  uso  conforme  alla  natura  e  alla  destinazione  del
medesimo.
   3.   Lo   statuto   della  societa'  dovra'  essere  adeguato  per
determinare la presenza dei soci nel  consiglio  di  amministrazione,
garantendo la presenza di un rappresentante della regione Toscana nel
consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
   4.   All'atto   della   partecipazione,  la  giunta  regionale  e'
autorizzata a sottoscrivere un  numero  di  azioni  pari  al  2%  del
capitale  sociale, fissato in L. 4.400.000.000, pari a L. 88.000.000.