Art. 2. 1. La giunta regionale e' autorizzata a compiere, nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 57 dello statuto, le operazioni necessarie a consentire la partecipazione della Regione alla S.p.A. 2. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato altresi' a stipulare con la societa' una successiva convenzione al fine di determinare le modalita' ed i limiti di utilizzazione del bene, per garantire un uso conforme alla natura e alla destinazione del medesimo. 3. Lo statuto della societa' dovra' essere adeguato per determinare la presenza dei soci nel consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di un rappresentante della regione Toscana nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale. 4. All'atto della partecipazione, la giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere un numero di azioni pari al 2% del capitale sociale, fissato in L. 4.400.000.000, pari a L. 88.000.000.