Art. 2.
                 Attribuzioni della Giunta regionale
 
   1.   La   Giunta  regionale  esercita  le  funzioni  espressamente
riservate  e  attribuite  alla  competenza   regionale   in   materia
veterinaria.
   2. In particolare, su proposta dell'assessore alla Sanita':
     a)  svolge  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento al fine di
verificare e assicurare, nell'ambito della programmazione  regionale,
l'uniformita'  degli interventi e delle prestazioni sul territorio in
materia veterinaria;
     b)  per  le  stesse  finalita'  provvede  al necessario raccordo
tecnico-amministrativo  tra  i  Servizi   Veterinari   delle   Unita'
Sanitarie  Locali  e quelli centrali e periferici del Ministero della
Sanita', istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica  31
luglio 1980, n. 614;
     c)  emana  direttive  in  materia  di  igiene, sanita' e polizia
veterinaria e ne verifica l'attuazione;
     d)  coordina  e  verifica l'esercizio delle funzioni dei Servizi
Veterinari delle Unita' Sanitarie Locali svolte in  esecuzione  delle
direttive  sanitarie  del Consiglio della Comunita' Economica Europea
e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e  carni
con  Stati membri, recepite con la legge 30 aprile 1976, n. 397 e con
la legge 29 novembre 1971, n. 1073. Coordina  e  verifica,  altresi',
l'applicazione  nel  territorio  regionale  della  vigente  normativa
sanitaria che regola  i  traffici  di  importazione,  esportazione  e
transito, da e per l'estero, di animali, prodotti e avanzi animali;
     e)  predispone  i piani regionali di profilassi e di risanamento
del bestiame previsti  dalla  normativa  statale  e  regionale  e  ne
coordina la corretta applicazione;
     f)  provvede  alla  classificazione  delle acque marine ai sensi
della legge 2 maggio 1977, n. 192;
     g)  relativamente  agli aspetti veterinari, esercita le funzioni
di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli  articoli
19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
     h)  assicura  il coordinamento delle iniziative zoosanitarie nel
quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;
     i)  provvede  alla  istituzione  e  organizzazione  dei corsi di
aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonche'  di  corsi
di  formazione  professionale  per il personale tecnico e ausiliario,
con la  collaborazione  degli  Istituti  universitari,  dell'Istituto
Zooprofilattico  della Puglia e della Basilicata e delle Associazioni
di categoria;
     l)  provvede  a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle
malattie degli animali e a promuovere ogni iniziativa per la migliore
conoscenza  dello  tato sanitario del patrimonio zootecnico regionale
ai fini del suo miglioramento;
     m)  indirizza  e controlla l'esercizio delle funzioni delegate o
sub-delegate di cui al successivo art. 6.
   3.   La   Giunta   regionale  assicura,  altresi',  il  necessario
coordinamento tecnico e funzionale tra gli interventi in  materia  di
profilassi  e  di bonifica sanitaria degli allevamenti con interventi
per il miglioramento dello stato di salute  e  di  produttivita'  del
patrimonio  zootecnico  da effettuare sulla base di piani predisposti
dall'assessorato all'agricoltura.