Art. 2. Attribuzioni della Giunta regionale 1. La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale in materia veterinaria. 2. In particolare, su proposta dell'assessore alla Sanita': a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di verificare e assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformita' degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia veterinaria; b) per le stesse finalita' provvede al necessario raccordo tecnico-amministrativo tra i Servizi Veterinari delle Unita' Sanitarie Locali e quelli centrali e periferici del Ministero della Sanita', istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614; c) emana direttive in materia di igiene, sanita' e polizia veterinaria e ne verifica l'attuazione; d) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni dei Servizi Veterinari delle Unita' Sanitarie Locali svolte in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunita' Economica Europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e carni con Stati membri, recepite con la legge 30 aprile 1976, n. 397 e con la legge 29 novembre 1971, n. 1073. Coordina e verifica, altresi', l'applicazione nel territorio regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione e transito, da e per l'estero, di animali, prodotti e avanzi animali; e) predispone i piani regionali di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione; f) provvede alla classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192; g) relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963; h) assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie nel quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica; i) provvede alla istituzione e organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonche' di corsi di formazione professionale per il personale tecnico e ausiliario, con la collaborazione degli Istituti universitari, dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e delle Associazioni di categoria; l) provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali e a promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello tato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento; m) indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate di cui al successivo art. 6. 3. La Giunta regionale assicura, altresi', il necessario coordinamento tecnico e funzionale tra gli interventi in materia di profilassi e di bonifica sanitaria degli allevamenti con interventi per il miglioramento dello stato di salute e di produttivita' del patrimonio zootecnico da effettuare sulla base di piani predisposti dall'assessorato all'agricoltura.