Art. 2. Piani di assestamento forestale 1. La razionale gestione e la conservazione del patrimonio forestale siciliano sono perseguite mediante la redazione di piani di assestamento forestale per ogni sistema boscato. Tali piani devono essere conformi ai principi ed agli obiettivi del piano generale di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, ne costituiscono specificazione e rappresentano il riferimento per la verifica di congruita' e compatibilita' dei singoli interventi da realizzare. 2. I piani di assestamento forestale devono contenere una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco, il piano dei tagli e delle utilizzazioni ed il piano delle migliorie, e devono indicare le norme di gestione e di cura colturale del bosco a cui si devono uniformare gli interventi di ogni operatore. I piani devono specificatamente prevedere i singoli interventi infrastrutturali quali piste, viali parafuoco, opere di bonifica e sistemazione idraulica, bacini idrici, opere di difesa antincendio in conformita' alle indicazioni del piano di difesa antincendio di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47. 3. Per le aree del demanio forestale, per quelle da acquisire al demanio e per le aree di cui all'articolo 22, l'esclusiva competenza a predisporre e attuare i piani e' dell'Azienda delle foreste demaniali della regione Sicilia (Azienda). 4. L'avvenuta redazione dei piani di assestamento e' resa di pubblico dominio con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia. Entro trenta giorni chiunque puo' formulare osservazioni e proposte. I piani sono approvati previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 11, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia. 5. L'approvazione dei piani di assestamento forestale e' condizione necessaria per l'attuazione dei singoli interventi e per l'attivazione delle corrispondenti spese regionali. Le previsioni dei piani costituiscono il riferimento per l'impiego della manodopera. 6. L'Azienda, nella elaborazione dei piani di assestamento forestale prevedera' specificatamente interventi di restauro ambientale con particolare riferimento alla riduzione e/o chiusura di piste, alla riduzione dell'impatto ambientale delle opere di bonifica ed idrauliche, alla rimozione di manufatti.