Art. 2. Definizione e ambito di attivita' dell'organizzatore professionale di congressi 1. E' organizzatore professionale di congressi chi per professione svolge la propria opera nella produzione, organizzazione e gestione di iniziative convegnistiche, simposi, manifestazioni congressuali e conferenze. 2. L'organizzatore professionale di congressi, oltre alle attivita' di cui al comma 1, puo' altresi' fornire, ad esclusivo beneficio dei congressisti, servizi di prenotazioni alberghiera e organizzare servizi di assistenza e di trasferimento da e per le localita' di partenza e arrivo di mezzi di trasporto.