Art. 2.
                  Definizione e ambito di attivita'
            dell'organizzatore professionale di congressi
 
   1. E' organizzatore professionale di congressi chi per professione
svolge  la  propria opera nella produzione, organizzazione e gestione
di iniziative convegnistiche, simposi, manifestazioni congressuali  e
conferenze.
   2.   L'organizzatore   professionale   di  congressi,  oltre  alle
attivita' di cui al comma 1,  puo'  altresi'  fornire,  ad  esclusivo
beneficio  dei  congressisti,  servizi  di prenotazioni alberghiera e
organizzare servizi di assistenza e di  trasferimento  da  e  per  le
localita' di partenza e arrivo di mezzi di trasporto.