Art. 2.
                          O b i e t t i v i
 
   1. Il piano di riorganizzazine della rete ospedaliera  e'  diretto
al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
     a) adeguamento della rete ospedaliera ai criteri organizzativi e
agli  standard  previsti  dalla  vigente  normativa,  con particolare
riguardo alla dotazione complessiva  dei  posti  letto  nonche'  agli
standard di attivita' e di efficienza;
     b)  riconduzione  dell'ospedale  alle  sue  proprie  funzioni di
diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie acute  e  di  risposta
alle emergenze sanitarie;
     c)  integrazione  funzionale  delle strutture ospedaliere tra di
loro e con i servizi del territorio;
     d) rimozione negli ospedali delle cause di disfunzione sul piano
organizzativo, al fine di una ottimale utilizzazione  delle  risorse,
anche  tecnologiche, esistenti e riordino, su base omogenea e secondo
parametri funzionali, delle piante organiche;
     e) riconversione delle strutture ospedaliere, non rispondenti  a
criteri  di  funzionalita',  efficienza ed economicita', in strutture
extraospedaliere residenziali o non residenziali,  nell'ambito  delle
tipologie previste dalla vigente normativa;
     f)  dimensionamento e razionalizzazione della rete delle case di
cura convenzionate, assegnando  alle  stesse  funzione  complementare
rispetto   alle   strutture  pubbliche  per  il  soddisfacimento  del
fabbisogno assistenziale programmato.