Art. 2. O b i e t t i v i 1. Il piano di riorganizzazine della rete ospedaliera e' diretto al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) adeguamento della rete ospedaliera ai criteri organizzativi e agli standard previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla dotazione complessiva dei posti letto nonche' agli standard di attivita' e di efficienza; b) riconduzione dell'ospedale alle sue proprie funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie acute e di risposta alle emergenze sanitarie; c) integrazione funzionale delle strutture ospedaliere tra di loro e con i servizi del territorio; d) rimozione negli ospedali delle cause di disfunzione sul piano organizzativo, al fine di una ottimale utilizzazione delle risorse, anche tecnologiche, esistenti e riordino, su base omogenea e secondo parametri funzionali, delle piante organiche; e) riconversione delle strutture ospedaliere, non rispondenti a criteri di funzionalita', efficienza ed economicita', in strutture extraospedaliere residenziali o non residenziali, nell'ambito delle tipologie previste dalla vigente normativa; f) dimensionamento e razionalizzazione della rete delle case di cura convenzionate, assegnando alle stesse funzione complementare rispetto alle strutture pubbliche per il soddisfacimento del fabbisogno assistenziale programmato.