Art. 2. Efficacia del piano sanitario provinciale 1. Il piano sanitario provinciale approvato con l'articolo 1 della presente legge ha effetto fino alla data di entrata in vigore del primo piano predisposto e approvato a norma dell'articolo 6 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale". 2. A seguito dell'adozione da parte del Governo del piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", il piano sanitario provinciale in vigore sara' adeguato alle indicazioni del piano sanitario nazionale entro il termine previsto dal comma 5 del predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto della procedura stabilita dall'articolo 6 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.