Art. 2.
              Efficacia del piano sanitario provinciale
 
   1. Il piano sanitario provinciale approvato con l'articolo 1 della
presente legge ha effetto fino alla data di  entrata  in  vigore  del
primo  piano  predisposto  e  approvato a norma dell'articolo 6 della
legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente "Nuova  disciplina
del servizio sanitario provinciale".
   2.  A  seguito  dell'adozione  da  parte  del  Governo  del  piano
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n. 502 concernente "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992,  n.  421",  il  piano  sanitario  provinciale  in  vigore sara'
adeguato alle indicazioni del  piano  sanitario  nazionale  entro  il
termine  previsto  dal  comma  5  del predetto articolo 1 del decreto
legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto della  procedura  stabilita
dall'articolo 6 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.