Art. 2. Istituzione e composizione della commissione provinciale per le pari opportunita' fra uomo e donna 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e' istituita la commissione provinciale per le pari opportunita' tra uomo e donna. 2. La commissione e' nominata dalla Giunta provinciale ed e' composta da: a) dodici componenti eletti, con voto limitato a tre, dalle associazioni e dai movimenti femminili, rappresentativi a livello provinciale, che abbiano come fine istituzionale, risultante dal loro atto costitutivo, la promozione di iniziative a favore della condizione femminile e che di fatto abbiano svolto e svolgano iniziative a favore della condizione femminile, tra persone che abbiano maturato provate esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico nei vari campi del mondo del lavoro; b) tre esperti della condizione femminile e dei problemi della parita' designati dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra persone che abbiano specifiche competenze ed esperienze acquisite rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale e della sanita', dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale. 3. Le associazioni e i movimenti femminili di cui alla lettera a) del comma 2 inviano alla Presidenza della Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'inizio della legislatura, l'atto costitutivo e una relazione sulle attivita' svolte nell'ultimo triennio e su quelle in programma al fine della verifica dell'esistenza dei requisiti indicati dalla medesima lettera a). I rappresentanti delle associazioni e dei movimenti in possesso dei requisiti sono convocati, entro trenta giorni, in apposita riunione dal Presidente della Giunta o da un suo delegato per l'elezione dei componenti di cui alla lettera a) del comma 2. Qualora piu' candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi. 4. Le proposte di candidatura per le designazioni di cui al comma 2 debbono essere accompagnate da un curriculum comprovante i requisiti richiesti. 5. In caso di dimissioni, morte o altra causa di cessazione dalla carica di componente della commissione si provvede alla sostituzione: a) per i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 con la nomina da parte della Giunta provinciale del candidato che segue immediatamente l'ultimo nominato nella graduatoria risultante dalla votazione svolta, ad inizio della legislatura, durante la riunione di cui al comma 3; b) per i componenti di cui alla lettera b) del comma 2 con le modalita' di cui alla medesima lettera b). 6. I componenti nominati ai sensi del comma 5 rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai componenti sostituiti.