Art. 2.
  Concorsi e prove selettive riservati per il personale provinciale
            non di ruolo delle scuole a carattere statale
 
   1.  In  fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta
provinciale e' autorizzata  ad  indire  concorsi  e  prove  selettive
riservati,  per  titoli  ed  esami,  per  l'immissione  in  ruolo  di
personale provinciale non di ruolo delle scuole a  carattere  statale
della provincia di Trento.
   2. Sono ammessi a concorso riservato per l'immissione in ruolo nel
profilo   di   assistente  amministrativo/contabile  del  VI  livello
funzionale-retributivo, i richiedenti che, alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente legge, abbiano prestato servizio non di ruolo
per almeno dodici mesi, anche non continuativi, in scuole a carattere
statale   della   provincia   di   Trento,   nel   medesimo   profilo
professionale,  in  periodo  successivo  all'entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
   3. Sono ammessi a prove selettive riservate  per  l'immissione  in
ruolo  nei  profili  professionali di operatore amministrativo del IV
livello funzionale-retributivo, di tecnico di laboratorio  scolastico
del  IV  livello  funzionale-retributivo e di bidello del III livello
funzionale-retributivo, i richiedenti che, alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente legge, abbiano prestato servizio non di ruolo
per almeno dieci mesi, anche non continuativi, in scuole a  carattere
statale  della  provincia di Trento, nel profilo professionale per il
quale  concorrono  ovvero  in  profilo  professionale  immediatamente
superiore,  in  periodo  successivo all'entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Sono  profili
immediatamente     superiori,     il     profilo     di    assistente
amministrativo/contabile   rispetto   ai   profili    di    operatore
amministrativo  e  tecnico  di laboratorio scolastico e questi ultimi
rispetto al profilo di bidello.
   4. Il bando di concorso e gli  avvisi  di  selezione,  da  indirsi
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
determinano le modalita'  di  svolgimento  delle  relative  procedure
nonche' i titoli valutabili e i criteri di valutazione.
   5.  L'aver prestato, alla data di entrata in vigore della presente
legge, ventiquattro mesi di servizio utile alla  stregua  di  cui  ai
precedenti commi 2 e 3, costituisce titolo di precedenza assoluta.
   6.  Le  graduatorie  dei  concorrenti  del  concorso e delle prove
attitudinali riservati di cui al presente articolo  sono  utilizzate,
fino  al  loro  esaurimento,  per  la  copertura  dei posti vacanti e
disponibili, nei limiti di cui all'articolo  12,  lettera  d),  della
legge  provinciale  1  febbraio  1993,  n.  3, al 1 settembre 1994 ed
all'inizio degli anni scolastici successivi. Fino all'esaurimento  di
dette  graduatorie, eventuali trasferimenti di personale delle scuole
a carattere statale a  strutture  organizzative  della  Provincia,  e
viceversa,  potranno  essere  disposti  entro i limiti della relativa
compensazione.