Art. 2.
                Fondo per il finanziamento delle APT
 
   1. Per il sostegno dell'attivita' delle APT e' istituito il  Fondo
per  il  finanziamento  delle  APT,  la  cui  entita' viene stabilita
annualmente con legge finanziaria, da ripartire come segue:
     a) per il trentotto per cento in parti uguali tra tutte le APT;
     b) per il quarantasette per  cento  in  proporzione  diretta  al
numero  delle  presenze alberghiere ed extralberghiere, limitatamente
agli  esercizi  iscritti  al  Registro  esercenti  commercio   (REC),
ufficialmente  rilevate  durante l'anno solare precedente nell'ambito
territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a cento il  totale
delle  presenze  stesse  registrate nel medesimo periodo sull'insieme
degli ambiti territoriali di tutte le APT;
     c) per il dieci per cento in proporzione diretta al  numero  dei
comuni  compresi  nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT,
fatto pari a cento il numero complessivo  dei  comuni  inclusi  negli
ambiti territoriali di tutte le APT.
   2.  La  residua  quota  del  cinque  per  cento viene riservata al
finanziamento di specifiche esigenze  di  acquisizione  di  mobili  e
attrezzature,  nella  misura  massima  del  cinquanta per cento della
spesa regolarmente sostenuta e documentata.
   3.  Le  somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione
dei finanziamenti di cui al comma 2  sono  ripartite  in  proporzione
diretta  ai  finanziamenti  ottenuti  da  privati durante l'esercizio
precedente, fatto pari  a  cento  il  totale  di  tali  finanziamenti
ottenuti  nel  medesimo  periodo  dall'insieme  delle  APT; eventuali
integrazioni del fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi  in
corso   di   esercizio,   sono   ripartite   in  proporzione  diretta
all'ammontare dei contributi  gia'  concessi  in  applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 1.
   4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e'
disposta  con  provvedimenti  della  giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore al turismo, sport e beni culturali; le proposte per la
concessione dei contributi  di  cui  al  comma  1  sono  elaborate  e
sottoposte alla giunta regionale a cura dell'ufficio regionale per il
turismo  e  lo  sport  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di  competenza;
le istanze per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 2 sono
inoltrate  entro  il 30 aprile di ogni anno all'ufficio regionale per
il turismo e lo sport, che provvede antro il 30 giugno a elaborare  e
sottoporre  alla giunta regionale le relative proposte di concessione
di contributo.
   5. In caso di costituzione di nuove APT, alla  determinazione  del
finanziamento    regionale    necessario   a   garantire   l'iniziale
finanziamento  dei  nuovi  enti  si  provvede  con  specifica   legge
regionale,  con  la  quale  viene  altresi'  disposta  la  necessaria
integrazione del fondo di cui al comma 1.