Art. 2. Fondo per il finanziamento delle APT 1. Per il sostegno dell'attivita' delle APT e' istituito il Fondo per il finanziamento delle APT, la cui entita' viene stabilita annualmente con legge finanziaria, da ripartire come segue: a) per il trentotto per cento in parti uguali tra tutte le APT; b) per il quarantasette per cento in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere, limitatamente agli esercizi iscritti al Registro esercenti commercio (REC), ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a cento il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo sull'insieme degli ambiti territoriali di tutte le APT; c) per il dieci per cento in proporzione diretta al numero dei comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a cento il numero complessivo dei comuni inclusi negli ambiti territoriali di tutte le APT. 2. La residua quota del cinque per cento viene riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa regolarmente sostenuta e documentata. 3. Le somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 sono ripartite in proporzione diretta ai finanziamenti ottenuti da privati durante l'esercizio precedente, fatto pari a cento il totale di tali finanziamenti ottenuti nel medesimo periodo dall'insieme delle APT; eventuali integrazioni del fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione diretta all'ammontare dei contributi gia' concessi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e' disposta con provvedimenti della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sport e beni culturali; le proposte per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono elaborate e sottoposte alla giunta regionale a cura dell'ufficio regionale per il turismo e lo sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di competenza; le istanze per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 2 sono inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno all'ufficio regionale per il turismo e lo sport, che provvede antro il 30 giugno a elaborare e sottoporre alla giunta regionale le relative proposte di concessione di contributo. 5. In caso di costituzione di nuove APT, alla determinazione del finanziamento regionale necessario a garantire l'iniziale finanziamento dei nuovi enti si provvede con specifica legge regionale, con la quale viene altresi' disposta la necessaria integrazione del fondo di cui al comma 1.