Art. 2.
                           Programmazione
 
   1. Per realizzare gli obiettivi di  cui  all'art.  1,  la  regione
provvede:
     a)  alla  revisione  periodica del piano regionale per la difesa
del patrimonio boschivo dagli incendi, ai sensi degli articoli 1 e  2
della  legge 1 marzo 1975, n. 47 ed alla sua attuazione attraverso le
realizzazioni di programmi annuali di intervento, anche in  relazione
all'art. 6, approvati dalla giunta regionale;
     b)   alla   stipula   di   convenzioni   con  organizzazioni  di
volontariato, rappresentate a livello  regionale  o  provinciale,  da
impiegare  nella  prevenzione  e  lotta  agli  incendi  boschivi  con
riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
     c) agli interventi necessari  per  la  ricostituzione  dei  beni
forestali danneggiati o distrutti dall'incendio;
     d)  alla stipula di convenzioni con enti pubblici e di contratti
con imprese private per l'impiego di mezzi  aerei  nella  lotta  agli
incendi boschivi.
   2.  Il  territorio regionale e' diviso in aree di base individuate
dal piano regionale per  la  difesa  del  patrimonio  boschivo  dagli
incendi  quali  aree territoriali omogenee per la realizzazione degli
interventi previsti nel piano stesso.