Art. 2. Programmazione 1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, la regione provvede: a) alla revisione periodica del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 marzo 1975, n. 47 ed alla sua attuazione attraverso le realizzazioni di programmi annuali di intervento, anche in relazione all'art. 6, approvati dalla giunta regionale; b) alla stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato, rappresentate a livello regionale o provinciale, da impiegare nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi con riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266; c) agli interventi necessari per la ricostituzione dei beni forestali danneggiati o distrutti dall'incendio; d) alla stipula di convenzioni con enti pubblici e di contratti con imprese private per l'impiego di mezzi aerei nella lotta agli incendi boschivi. 2. Il territorio regionale e' diviso in aree di base individuate dal piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi quali aree territoriali omogenee per la realizzazione degli interventi previsti nel piano stesso.