Art. 2. Estensione a favore delle Comunita' montane degli interventi di cui alla legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 1. Al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 3, comma 1, lettera b) ed e), della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, gli interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione di cui all'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, sono estesi alle comunita' montane che, d'intesa con i comuni o parte di essi compresi nell'ambito della comunita' stessa, intendano gestire, in forma associata, l'esercizo di funzioni e servizi propri dei comuni o a questi delegati. 2. La individuazione delle comunita' montane interessate e' effettuata dalla Giunta regionale sentita la delegazione regionale dell'Uncem Veneto. 3. Gli interventi di cui al comma 1 riguardando sia la struttura organizzativa della comunita' montana sia quella dei singoli comuni interessati alla gestione associata.