Art. 2.
 
Estensione  a  favore delle Comunita' montane degli interventi di cui
alla legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30
   1.  Al  fine  di  promuovere  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti  nell'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  ed  e),  della legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19, gli  interventi  diretti  a  favorire
processi  di  innovazione  e riorganizzazione di cui all'art. 1 della
legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, sono  estesi  alle  comunita'
montane  che,  d'intesa  con  i  comuni  o  parte  di  essi  compresi
nell'ambito della  comunita'  stessa,  intendano  gestire,  in  forma
associata,  l'esercizo  di  funzioni  e servizi propri dei comuni o a
questi delegati.
   2.  La  individuazione  delle  comunita'  montane  interessate  e'
effettuata  dalla  Giunta  regionale sentita la delegazione regionale
dell'Uncem Veneto.
   3. Gli interventi di cui al comma 1 riguardando sia  la  struttura
organizzativa  della  comunita' montana sia quella dei singoli comuni
interessati alla gestione associata.