Art. 2.
 
  1.  Per  le finalita' di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa
di lire 500 milioni.
  2. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione  della
presente  legge  si  provvede  con  parte  delle  disponibilita'  del
capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
1995.