Art. 2. Commissione consultiva regionale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' costituita, presso l'Assessorato regionale ai trasporti, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 2l, la Commissione consultiva regionale operante in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti e composta da: Assessore regionale ai trasporti, con funzione di Presidente; un dirigente dell'Assessorato regionale al trasporti; un funzionario dell'Ufficio provinciale MCTC di Bari; un rappresentante della sezione regionale dell'UPI; un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI; un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Puglia; un rappresentante delle Associazioni degli utenti o, in mancanza, da un rappresentante designato congiuntamente dalle OO.SS. piu' rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL; un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore taxi, se presenti sul territorio regionale; un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore noleggio con conducente ed autovetture, se presenti sul territorio regionale. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale ai trasporti. 2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.