Art. 2. Sostituzione del quarto comma dell'articolo 11 1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1982 e' sostituito dal seguente: "Al fine del computo dei ricavi presunti del traffico le aziende di trasporto pubblico locale trasmettono, ai sensi del primo comma dell'articolo 8, l'utilizzazione media annua dei titoli di viaggio nominativi di libera circolazione".