Art. 2.
           Sostituzione del quarto comma dell'articolo 11
 
  1.  Il  quarto  comma  dell'articolo  11  della  legge regionale n.
35/1982 e' sostituito dal seguente:
   "Al fine del computo dei ricavi presunti del traffico  le  aziende
di  trasporto  pubblico  locale trasmettono, ai sensi del primo comma
dell'articolo 8, l'utilizzazione media annua dei  titoli  di  viaggio
nominativi di libera circolazione".