Art. 2. Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. Interpretazione autentica 1. Il comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "5. Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane, costituite secondo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le indennita' di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementate del 50 per cento". 2. La disposizione dell'articolo 52, comma 7, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, va interpretata nel senso di ripristino della normativa dettata dall'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con aggiornamento delle misure dei compensi correlato a quello disciplinato per gli amministratori locali, per ultimo con il precedente comma 4 del richiamato articolo 52.