Art. 2.
           Modifiche all'articolo 52 della legge regionale
         1 settembre 1993, n. 26. Interpretazione autentica
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 52 della legge  regionale  1  settembre
1993, n. 26, e' sostituito dal seguente:
  "5. Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane,
costituite  secondo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1986,
n. 9, le indennita' di carica e di presenza previste per  gli  organi
dei  comuni  o delle province eletti o nominati sono incrementate del
50 per cento".
  2. La disposizione dell'articolo 52, comma 7, della legge regionale
1 settembre 1993, n. 26, va  interpretata  nel  senso  di  ripristino
della  normativa  dettata  dall'articolo  4  della  legge regionale 3
dicembre 1991, n. 44, con aggiornamento  delle  misure  dei  compensi
correlato  a  quello  disciplinato per gli amministratori locali, per
ultimo con il precedente comma 4 del richiamato articolo 52.