Art. 2.
           Disciplina del tributo speciale per il deposito
                   in discarica dei rifiuti solidi
 
  1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti  solidi,  istituito  a decorrere dal 1 gennaio 1996 dall'art.
3, commi da 24 a 41,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e'
valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.
  2.  Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle province
regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo  gettito,  al
netto  della quota spettante alle province regionali, affluisce su un
apposito  fondo  del  bilancio  della  Regione  cosi'  come  previsto
dall'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana
i  soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, istituito con i commi da  24  a  41  dell'art.  3
della  legge  28  dicembre  1995, n. 549, devono provvedere, entro il
termine stabilito  dal  primo  periodo  del  comma  30  dello  stesso
articolo,   al  versamento  al  relativo  capitolo  dell'entrata  del
bilancio della Regione siciliana.
  4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso
gli uffici provinciali della Cassa regionale  ovvero  mediante  conto
corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.
  5.  Entro  i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo
trimestre dell'anno, i soggetti passivi del  tributo  sono  tenuti  a
presentare o spedire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento
all'Assessorato  regionale del territorio e dell'ambiente in triplice
copia la dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge  28
dicembre  1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con
decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze  di
concerto   con   l'Assessore   regionale  per  il  territorio  e  per
l'ambiente.
  6. Copia della dichiarazione  di  cui  al  comma  5  dovra'  essere
trasmessa  dall'Assessorato  regionale del territorio e dell'ambiente
all'Assessorato regionale  del  bilancio  e  delle  finanze  ed  alla
provincia regionale nel cui territorio e' ubicata la discarica.
  7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge
28  dicembre  1995,  n.  549,  sono  constatate, secondo le modalita'
indicate al comma 33 del medesimo articolo, con processo verbale  dai
funzionari   delle  provincie  regionali  competenti  per  territorio
addetti ai controlli ai sensi dell'art. 13 della  legge  regionale  6
marzo  1986,  n.  9  e  dell'art.  7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
  8.  Per  le  violazioni  che  non  danno  luogo  ad   accertamento,
constatate  nel  corso  di  accessi,  ispezioni  o verifiche, la pena
pecuniaria non puo' essere irrogata qualora, nel  termine  di  trenta
giorni   dalla   data   del  relativo  verbale,  sia  stato  eseguito
versamento, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4, di una  somma
pari ad un sesto del massimo della pena.
  9.  La provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai
sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e,  sulla  base
dei  dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche
a correggere gli errori materiali e di calcolo  e  liquida  l'imposta
dovuta,    disponendo    d'ufficio   l'effettuazione   dei   rimborsi
eventualmente spettanti nell'ambito degli  accreditamenti  emessi  ai
sensi del comma 18.
  10.  La  provincia  regionale  emette  avviso  di liquidazione, con
l'indicazione dei criteri adottati dell'imposta  o  maggiore  imposta
dovuta  e  delle  sanzioni  ed interessi dovuti; l'avviso deve essere
notificato con le modalita'  indicate  nel  successivo  comma  11  al
soggetto  passivo  del  tributo  entro il termine di decadenza del 31
dicembre del secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione.
  11.   La   provincia   regionale   provvede  alla  rettifica  delle
dichiarazioni nel caso di infedelta' od inesattezza  ovvero  provvede
all'accertamento  d'ufficio  nel  caso di omessa presentazione. A tal
fine emette avviso  di  accertamento  motivato  con  la  liquidazione
dell'imposta  o  maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed
interessi; l'avviso deve  essere  notificato,  anche  a  mezzo  posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello  in  cui e' stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso
di omessa  presentazione,  entro  il  31  dicembre  del  quinto  anno
successivo  a  quello  in  cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
  12.  Ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  liquidazione  ed
accertamento  la provincia regionale puo' invitare i soggetti passivi
del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere  atti  o
documenti, puo' inviare loro questionari relativi a dati e notizie di
carattere  specifico,  con  invito a restituirli compilati e firmati,
puo'  richiedere  dati,  notizie  ed  elementi  rilevanti  nei   loro
confronti agli uffici pubblici competenti.
  13.   Con   delibera  della  Giunta  provinciale  e'  designato  un
funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio
di ogni attivita' organizzativa e gestionale del tributo; il predetto
funzionario  sottoscrive  anche  le  richieste,  gli  avvisi   ed   i
provvedimenti,  appone il visto di esecutivita' sui ruoli e dispone i
rimborsi.
  14. Le somme  liquidate  dalla  provincia  regionale  per  tributo,
sanzioni  ed  interessi,  se non versate con le modalita' indicate ai
commi 3 e 4, entro  il  termine  di  90  giorni  dalla  notificazione
dell'avviso  di  liquidazione  e  dell'avviso  di  accertamento, sono
riscosse, salvo che sia stato emesso  provvedimento  di  sospensione,
coattivamente  mediante  ruolo  secondo  le  disposizioni  di  cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43,  e
successive  modificazioni;  il  ruolo  deve  essere  formato  e  reso
esecutivo non oltre il 31 dicembre  del  secondo  anno  successivo  a
quello  in  cui  l'avviso  di liquidazione o l'avviso di accertamento
sono  stati  notificati  al  soggetto  passivo  ovvero,  in  caso  di
sospensione  della  riscossione,  non  oltre il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
  15.  Il  soggetto  passivo  puo' richiedere il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine di  tre  anni  dal  giorno  del
pagamento  ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione.
  16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo
plico raccomandato  senza  busta  con  avviso  di  ricevimento,  alla
provincia  regionale  competente per territorio, la quale, al termine
dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimita' e fondatezza, adotta
il provvedimento formale di rimborso.
  17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano  gli  interessi
nella misura indicata nel comma 19.
  18.  Per  i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi
15, 16 e 17 l'Assessorato regionale  del  bilancio  e  delle  finanze
provvede  all'emanazione  di  appositi  ordini  di accreditamento nei
confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.
  19. Sulle  somme  dovute  per  imposta  e  sanzione  pecuniaria  si
applicano  interessi  nella  misura del 3 per cento per ogni semestre
compiuto.
  20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di  accertamento,  il
provvedimento  che  irroga  le  sanzioni,  il  ruolo e la cartella di
pagamento, l'avviso di mora,  il  rifiuto  espresso  o  tacito  della
restituzione  di  tributi,  sanzioni  pecuniarie,  interessi od altri
accessori  non  dovuti,  puo'  essere  proposto  ricorso  secondo  le
disposizioni  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
  21. Entro il 31 marzo di  ogni  anno  le  province  regionali  sono
tenute   a   produrre  all'Assessorato  regionale  del  territorio  e
dell'ambiente ed  all'Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle
finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del
tributo che contenga fra l'altro:
   a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;
   b)   i   dati   relativi  alle  riscossioni  effettuate  nell'anno
precedente;
   c)  i  dati  relativi  alle  discariche   e   agli   impianti   di
incenerimento  senza  recupero  di  energia  operanti  nel territorio
provinciale;
   d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione  delle  somme
recuperate.
  22.  Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione
del tributo riservata alle province regionali e' disposta annualmente
in proporzione al gettito conseguito in ciascuna provincia regionale.
  23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura  del  tributo
e'  quella minima stabilita dal comma 29, dell'art. 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.