Art. 2.
                         Utilizzo del fondo
 
  1.  Le  Associazioni Provinciali degli Allevatori sono autorizzate,
previo  nulla-osta  dell'Assessorato  Regionale   all'Agricoltura   e
Foreste,  al  prelevamento  dal  fondo  straordinario,  che  avverra'
all'insorgere delle necessita' per far fronte ai  pagamenti  relativi
alle  attivita' di cui all'art. 1, comma 1, a titolo di anticipazione
a fronte dei contributi annualmente spettanti a carico  del  bilancio
della Regione Molise.
  2.  La Tesoreria Regionale provvedera' all'erogazione sulla base di
ordini di pagamento emessi dal Legale rappresentante e dal  direttore
delle  Associazioni  Provinciali  degli  Allevatori,  senza ulteriori
formalita', nei  limiti  stabiliti  dal  nulla-osta  dell'Assessorato
all'Agricoltura e Foreste.
  3.  Le  Associazioni Provinciali degli Allevatori sono le esclusive
responsabili della utilizzazione del fondo nel rispetto  del  vincolo
di  destinazione  di cui al comma 1 del presente articolo e di quanto
stabilito dal nulla-osta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e
Foreste.