Art. 2. Definizione di attivita' agrituristica Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali. 2. Rientrano tra tali attivita': a) dare ospitalita', per soggiorno, in appositi locali aziendali a cio' adibiti; b) dare accoglimento in spazi aperti, purche' attrezzati di servizi essenziali in conformita' alle norme igienico-sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori e caravans, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31; c) somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne od esterne all'azienda compresi gli alcoolici e superalcoolici tipici dell'ambito regionale. Tali pasti devono essere costituiti esclusivamente da piatti tipici dell'ambiente rurale veneto. La materia prima usata deve provenire dall'azienda, in termini di valore, per almeno il sessanta per cento nelle zone di pianura e collina, e per almeno il venticinque per cento nelle zone di montagna. La rimanente quota deve provenire da produttori agricoli singoli od associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti. E consentito non piu' del quindici per cento in valore di prodotti diversi; d) somministrare spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali; e) organizzare attivita' ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti; f) vendere i prodotti della propria azienda, ancorche' lavorati in proprio, nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda attraverso lavorazioni esterne; g) trasformare prodotti derivati dall'azienda da destinare ad uso agrituristico; h) allevare cavalli, per scopi di agriturismo equestre ed altre specie animali a fini di richiamo turistico. 3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale.