Art. 2.
               Definizione di attivita' agrituristica
 
  Per   attivita'   agrituristiche  si  intendono  esclusivamente  le
attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate  dagli  imprenditori
agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto
di   connessione  e  complementarieta'  rispetto  alle  attivita'  di
coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento del  bestiame,  che
devono rimanere principali.
  2. Rientrano tra tali attivita':
   a) dare ospitalita', per soggiorno, in appositi locali aziendali a
cio' adibiti;
   b)  dare  accoglimento  in  spazi  aperti,  purche'  attrezzati di
servizi essenziali  in  conformita'  alle  norme  igienico-sanitarie,
destinati  alla  sosta  di  campeggiatori e caravans, anche in deroga
alle disposizioni di cui  all'articolo  1  della  legge  regionale  3
luglio 1984, n. 31;
   c)  somministrare  pasti  e bevande ricavati da prodotti aziendali
ottenuti  attraverso  lavorazioni  interne  od  esterne   all'azienda
compresi gli alcoolici e superalcoolici tipici dell'ambito regionale.
Tali  pasti  devono essere costituiti esclusivamente da piatti tipici
dell'ambiente  rurale  veneto.  La materia prima usata deve provenire
dall'azienda, in termini di valore, per almeno il sessanta per  cento
nelle  zone  di  pianura  e  collina, e per almeno il venticinque per
cento nelle zone di montagna. La rimanente quota  deve  provenire  da
produttori  agricoli  singoli  od associati a cooperative agricole di
trasformazione e vendita di  prodotti.  E  consentito  non  piu'  del
quindici per cento in valore di prodotti diversi;
   d)  somministrare  spuntini  e bevande ricavati prevalentemente da
prodotti aziendali;
   e) organizzare attivita' ricreative  e  culturali  finalizzate  al
trattenimento degli ospiti;
   f) vendere i prodotti della propria azienda, ancorche' lavorati in
proprio,  nonche'  quelli  ricavati  da  materie  prime  dell'azienda
attraverso lavorazioni esterne;
   g) trasformare prodotti derivati dall'azienda da destinare ad  uso
agrituristico;
   h)  allevare  cavalli,  per scopi di agriturismo equestre ed altre
specie animali a fini di richiamo turistico.
  3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono considerate, a tutti gli
effetti, integratrici del reddito aziendale.