Art. 2. Programmi di protezione 1. Le aziende, in coerenza con le finalita' di cui all'articolo 1, predispongono programmi di conservazione naturale e di ripristino ambientale, nonche' di studio e di divulgazione, con particolare riferimento alle scuole, da realizzarsi nell'arco dell'anno. 2. I programmi di cui al comma 1 riguardano, in modo particolare, la tipica fauna dell'Appennino settentrionale e delle Alpi Marittime e, nelle zone umide, la fauna acquatica. 3. I programmi annuali sono inviati, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, alla Provincia ed alla Regione, che ne accertano la compatibilita' con i rispettivi piani faunistico-venatori e formulano eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. 4. Le aziende, per l'attuazione e la realizzazione dei programmi, possono stipulare accordi o convenzioni con le associazioni protezionistiche riconosciute o con altre associazioni senza fini di lucro.