Art. 2.
                       Programmi di protezione
 
  1.  Le aziende, in coerenza con le finalita' di cui all'articolo 1,
predispongono programmi di conservazione  naturale  e  di  ripristino
ambientale,  nonche'  di  studio  e  di divulgazione, con particolare
riferimento alle scuole, da realizzarsi nell'arco dell'anno.
  2. I programmi di cui al comma 1 riguardano, in  modo  particolare,
la  tipica fauna dell'Appennino settentrionale e delle Alpi Marittime
e, nelle zone umide, la fauna acquatica.
  3. I programmi annuali sono inviati, entro il 31 ottobre  dell'anno
precedente  a  quello  cui  si  riferiscono,  alla  Provincia ed alla
Regione, che ne accertano la compatibilita' con  i  rispettivi  piani
faunistico-venatori  e  formulano eventuali osservazioni entro trenta
giorni dal ricevimento.
  4. Le aziende, per l'attuazione e la realizzazione  dei  programmi,
possono   stipulare   accordi   o  convenzioni  con  le  associazioni
protezionistiche riconosciute o con altre associazioni senza fini  di
lucro.