Art. 2.
          Funzioni esercitate dall'Unita' sanitaria locale
                         della Valle d'Aosta
 
  1.  In  relazione  a quanto previsto dalla legge regionale 8 giugno
1994,  n.  24  (Trasformazione  in  Azienda   regionale   dell'Unita'
sanitaria  locale  della  Valle  d'Aosta:  organi  di  gestione),  le
funzioni amministrative relative alla gestione del Servizio sanitario
regionale sono svolte dall'Azienda regionale Unita' sanitaria  locale
della  Valle  d'Aosta,  di  seguito  denominata  USL,  fatte salve le
disposizioni contenute nei successivi articoli del presente capo.