Art. 2. Funzioni esercitate dall'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta 1. In relazione a quanto previsto dalla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione), le funzioni amministrative relative alla gestione del Servizio sanitario regionale sono svolte dall'Azienda regionale Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, di seguito denominata USL, fatte salve le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente capo.