Art. 2. 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono: a) favorire, anche con appositi contributi finanziari, le manifestazioni e le attivita' culturali promosse dall'associazione; b) chiedere la collaborazione dell'associazione per l'organizzazione di manifestazioni e di attivita' socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali.