Art. 2. Contratto di servizio 1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la funzione di TPL, sentita la competente commissione consiliare permanente, definisce con il concessionario della linea un contratto di servizio nel quale vengono stabiliti: a) le corse aggiuntive, rispetto al normale servizio turistico, che l'impianto deve effettuare; b) il corrispettivo da riconoscere al gestore per la prestazione dei servizi aggiuntivi di TPL rispetto al normale servizio turistico, sulla base della differenza tra i costi dovuti agli obblighi di servizio aggiuntivi ed i ricavi relativi alle corse aggiuntive; c) le modalita' per il controllo da parte della Regione del regolare svolgimento del servizio aggiuntivo e le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto; d) il periodo di validita' del contratto; e) i criteri ed i termini per l'eventuale aggiornamento del contratto in relazione all'andamento economico-gestionale della telecabina; f) le tariffe relative al servizio di trasporto pubblico locale.