Art. 2.
                        Contratto di servizio
 
  1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la  funzione  di  TPL,
sentita  la  competente  commissione consiliare permanente, definisce
con il concessionario della linea un contratto di servizio nel  quale
vengono stabiliti:
   a)  le  corse  aggiuntive, rispetto al normale servizio turistico,
che l'impianto deve effettuare;
   b) il corrispettivo da riconoscere al gestore per  la  prestazione
dei servizi aggiuntivi di TPL rispetto al normale servizio turistico,
sulla  base  della  differenza  tra  i  costi dovuti agli obblighi di
servizio aggiuntivi ed i ricavi relativi alle corse aggiuntive;
   c) le modalita' per  il  controllo  da  parte  della  Regione  del
regolare svolgimento del servizio aggiuntivo e le sanzioni in caso di
mancata osservanza del contratto;
   d) il periodo di validita' del contratto;
   e)  i  criteri  ed  i  termini  per  l'eventuale aggiornamento del
contratto  in  relazione  all'andamento  economico-gestionale   della
telecabina;
   f) le tariffe relative al servizio di trasporto pubblico locale.