Art. 2.
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 20 maggio 1997
 
                              FALCONIO