Art. 2.
                       Interventi straordinari
 
  1. In relazione alla situazione  di  abbandono  e  di  pericolo  di
deterioramento  o  di  perdita  di  beni  appartenenti  al patrimonio
archeologico-industriale regionale, la Regione adotta un programma di
interventi straordinari intesi a realizzare:
   a) la ricognizione, la catalogazione  e  l'inventario  sistematico
delle testimonianze di archeologia industriale;
   b) la pubblicizzazione e la divulgazione di tale documentazione;
   c) la realizzazione di organici percorsi didattici.
  2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1, lettere a) e b), devono
concludersi entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge;  gli  interventi  di  cui  alla  lettera  c)  devono
concludersi entro tre anni dalla stessa data.