Art. 2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 luglio 1996 n. 58 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Modalita' e termini di presentazione delle domande). - 1. Le Province e i Comuni capoluogo di provincia interessati presentano apposita domanda per la concessione dei contributi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del piano di indirizzo di cui all'art. 4. 2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge 25 luglio 1996 n. 58 e' abrogato".