Art. 2. Consorzi per lo sviluppo industriale: natura, partecipazione, costituzione e durata 1. I consorzi sono enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attivita' produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza. 2. Ai consorzi possono partecipare i comuni, le province, le comunita' montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le universita', le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio provinciale o interprovinciale. 3. La costituzione dei consorzi puo' essere promossa dalla Regione o dai soggetti di cui al comma 2, sentita la competente Commissione consiliare, ed e' approvata dalla Giunta regionale. 4. La durata dei consorzi e' determinata nell'atto costitutivo, in misura non inferiore a venti anni.