Art. 2.
                      Procedure di costituzione
 
  1.  La  Giunta  regionale  ed  il suo presidente sono autorizzati a
compiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3,  tutti
gli  atti  esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione
della Regione  alla  "Tuscia  Expo'"  S.p.a.  e,  in  particolare,  a
stipulare  l'atto  costitutivo, a sottoscrivere azioni entro i limiti
dell'apposito  stanziamento  del   bilancio   regionale   nonche'   a
sottoscrivere  gli  eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio
dei reciproci diritti e doveri.
  2. Le deliberazioni relative a quanto previsto nel  comma  1,  sono
assunte   dalla  Giunta  regionale  previo  parere  delle  competenti
Commissioni  consiliari  permanenti;  tutti  gli  altri   atti   sono
immediatamente   trasmessi   al  Consiglio  regionale  per  opportuna
conoscenza.