Art. 2. Procedure di costituzione 1. La Giunta regionale ed il suo presidente sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla "Tuscia Expo'" S.p.a. e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere azioni entro i limiti dell'apposito stanziamento del bilancio regionale nonche' a sottoscrivere gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri. 2. Le deliberazioni relative a quanto previsto nel comma 1, sono assunte dalla Giunta regionale previo parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti; tutti gli altri atti sono immediatamente trasmessi al Consiglio regionale per opportuna conoscenza.