Art. 2. Cura e diagnosi precoce dell'handicap 1. Le Unita' sanitarie locali (USL), nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, provvedono a effettuare controlli periodici delle gravidanze per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre e del nascituro.