Art. 2.
                Cura e diagnosi precoce dell'handicap
 
  1.  Le  Unita'  sanitarie  locali  (USL),  nell'espletamento  delle
funzioni  di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive modificazioni, provvedono a effettuare controlli periodici
delle  gravidanze  per  la  individuazione  e la terapia di eventuali
patologie complicanti a carico della madre e del nascituro.