Art. 2. 1. Per le somme erogate ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1994, n. 31, e dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, si da' attuazione alle previsioni contenute nell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1995, n. 349, di conversione del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 2 aprile 1997 DISTASO