Art. 2. Soggetti e benefici 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi a titolo di concorso nelle spese alle Universita' popolari e della terza eta' o comunque denominate. 2. Per accedere ai contributi previsti dalla legge i soggetti interessati devono: a) avere sede e svolgere attivita' nel territorio regionale; b) presentare regolare atto costitutivo e Statuto; c) operare senza fine di lucro, nell'interesse della generalita' dei cittadini; d) svolgere attivita' da almeno 1 anno; e) riservare parte dell'attivita' allo studio delle realta' culturali, socio-economiche e artistiche del Piemonte; f) disporre, per lo svolgimento delle attivita', di idonee strutture; g) attivare cicli di lezioni e seminari, sotto forma di corsi della durata minima annua di cinquanta ore.