Art. 2.
                      Posti letto supplementari
 
  1. Nelle strutture alberghiere le camere sono ad uno e a due letti.
E'  consentito  il terzo letto permanente quando la superficie minima
delle camere e pari alla misura stabilita per le camere a due  letti,
aumentata   di  un  numero  di  metri  quadrati  corrispondente  alla
differenza di superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
  2. Nelle camere a due letti puo' essere aggiunto, in via temporanea
ed esclusivamente su richiesta del cliente, un terzo letto qualora la
superficie delle camere ne consenta un'agevole fruibilita'. Il  letto
aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.