Art. 2. Aggiunta di comma nell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e' aggiunto il seguente comma: "Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione Veneto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aggiorna l'ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima".