Art. 2.
                  Aggiunta di comma nell'articolo 3
            della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
 
  1.  Dopo  il  primo  comma dell'articolo 3 della legge regionale 27
novembre 1984, n. 56 e' aggiunto il seguente comma:
  "Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura  della  Regione
Veneto  l'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale aggiorna
l'ammontare del contributo mensile di cui al primo comma  sulla  base
della  variazione  accertata  dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel  corso
della legislatura medesima".