Art. 2.
            Adempimento dei compiti per la realizzazione
               delle strutture e per la loro gestione
 
  1.  I  comuni  singoli  o associati, i privati e le associazioni di
volontariato, possono far richiesta, entro il 30 marzo di ogni  anno,
di  contributi  per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione
dei canili.
  2. Le domande redatte negli appositi moduli regionali, verificate e
approvate, sono inserite nel programma  annuale  di  prevenzione  del
randagismo.
  3. Le richieste di convenzionamento con i privati e le associazioni
di volontariato, devono essere corredate di documentazione attestante
la presenza di personale qualificato per i compiti finanziabili.  Fra
queste  deve  esserci almeno una guardia zoofila o, per il primo anno
di attivita', un operatore esperto, facente funzioni.
  4. Le strutture devono rispettare gli standard imposti e  rimangono
vincolate agli scopi previsti per almeno quindici anni.
  5.  Per  ogni  canile  finanziabile  deve  essere  indicato  chi ha
responsabilita' organizzativa e di rappresentanza.