Art. 2. Adempimento dei compiti per la realizzazione delle strutture e per la loro gestione 1. I comuni singoli o associati, i privati e le associazioni di volontariato, possono far richiesta, entro il 30 marzo di ogni anno, di contributi per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione dei canili. 2. Le domande redatte negli appositi moduli regionali, verificate e approvate, sono inserite nel programma annuale di prevenzione del randagismo. 3. Le richieste di convenzionamento con i privati e le associazioni di volontariato, devono essere corredate di documentazione attestante la presenza di personale qualificato per i compiti finanziabili. Fra queste deve esserci almeno una guardia zoofila o, per il primo anno di attivita', un operatore esperto, facente funzioni. 4. Le strutture devono rispettare gli standard imposti e rimangono vincolate agli scopi previsti per almeno quindici anni. 5. Per ogni canile finanziabile deve essere indicato chi ha responsabilita' organizzativa e di rappresentanza.