Art. 2. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 1. L'art. 13 della legge regionale n. 68/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. (Contributi straordinari ai comuni per le scuole materne locali e le scuole elementari sussidiate). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/1999, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio della Regione, sono concessi contributi straordinari ai comuni, a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione del personale docente, per l'apertura di scuole materne locali e di scuole elementari sussidiate, in presenza delle seguenti condizioni: a) ciascuna scuola sia ubicata ad un'altitudine superiore ai mille metri sopra il livello del mare ed a distanza di oltre dieci chilometri dalla corrispondente scuola regionale piu' vicina; b) in ciascuna scuola vi siano, nell'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di contributo, almeno tre alunni iscritti e frequentanti. 2. Le richieste di contributo, che devono dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, sono indirizzate alla struttura regionale competente in materia di diritto allo studio, che provvede all'istruttoria e all'assegnazione del contributo, suddividendo lo stanziamento di bilancio in parti uguali fra tutte le richieste ammissibili. 3. Il contributo relativo all'apertura di scuole sussidiate e' concesso nella misura massima del settanta per cento del trattamento economico fondamentale iniziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per una unita' di personale docente di scuola elementare, rapportato al periodo di effettiva apertura della scuola sussidiata stessa. Tale contributo e' comprensivo del sussidio previsto dall'art. 348, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). 4. La misura massima del contributo per l'apertura di scuole materne comunali e' pari all'importo del trattamento economico fondamentale iniziale, maggiorato dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per una unita' di personale docente di scuola materna, rapportato al periodo di effettiva apertura delle scuole materne stesse.".