Art. 2 
 
                    Inserimento dell'art. 26-bis 
                  della legge regionale n. 38/2007 
 
  1. Dopo l'art. 26 della legge regionale  n.  38/2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 26-bis. 
           Disciplina dell'edilizia residenziale pubblica 
 
  1. Gli interventi urbanistici ed edilizi  comportanti  insediamento
di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire alla realizzazione
di nuovi alloggi di ERP, nella misura del 10 per cento  ovvero  della
percentuale stabilita dal Comune e approvata dalla Regione  ai  sensi
dell'art. 26, commi 1 e  2,  della  superficie  agibile  residenziale
degli edifici in progetto o del volume urbanistico  residenziale  nel
caso di comuni non ancora adeguati ai parametri della legge regionale
6  giugno  2008,  n.  16  (Disciplina  dell'attivita'   edilizia)   e
successive modificazioni ed integrazioni. Tale  quota  e'  aggiuntiva
rispetto all'entita' dell'edificazione prevista dal relativo progetto
di intervento e comporta il soddisfacimento  dei  necessari  standard
urbanistici. 
  2. L'obbligo di  cui  al  comma  1  puo'  essere  assolto  mediante
realizzazione  degli  alloggi  all'interno  della  stessa   area   di
intervento o in altra area del territorio  comunale,  con  esclusione
delle aree agricole e di presidio ambientale. 
  3. Nel caso in cui tale obbligo venga assolto attraverso l'acquisto
ed il recupero di alloggi esistenti, la quota a cui fare  riferimento
per assolvere al contributo dovuto e' ridotta all'8 per cento  ovvero
della percentuale stabilita dal Comune e approvata dalla  Regione  ai
sensi  dell'art.  26,  commi  1  e  2,   della   superficie   agibile
residenziale degli edifici  in  progetto  o  del  volume  urbanistico
residenziale nel caso di comuni  non  ancora  adeguati  ai  parametri
della legge  regionale  n.  16/2008  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  4. La realizzazione della sola quota  di  alloggi  ERP  e'  ammessa
anche in deroga alla disciplina dei  piani  urbanistici  vigenti  e/o
operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze  dai
fabbricati e  delle  altezze  ivi  previste  e  della  dotazione  dei
parcheggi  pertinenziali  e  comunque  delle  previsioni  del   Piano
territoriale di  coordinamento  paesistico  (PTCP)  e  dei  Piani  di
bacino. 
  5. Gli alloggi di ERP sono  conferiti  al  patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica del Comune e riservati ai  cittadini  residenti
nel comune da almeno due anni e possono  essere  gestiti  secondo  le
disposizioni dell'art. 13 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10
(Norme per l'assegnazione e la gestione del  patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998,
n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia
pubblica  e  riordino   dell'attivita'   di   servizio   all'edilizia
residenziale ed ai lavori pubblici)) e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  6. Il Comune, qualora accerti l'inidoneita' di localizzazione degli
alloggi di ERP nell'area di intervento o in altra area del territorio
comunale, anche  per  l'inadeguatezza  rispetto  alla  fruizione  dei
servizi e  della  rete  del  trasporto  pubblico  locale,  dopo  aver
verificato la possibilita' del recupero del proprio patrimonio per la
quota dovuta, destinata o da destinare a ERP realizzata dal  privato,
puo' consentire la monetizzazione della quota di cui  al  comma  1  a
favore: 
    a) del Comune, se dotato degli atti di cui all'art. 26, commi 1 e
4, con obbligo di destinazione alla realizzazione di alloggi di ERP e
delle relative opere di urbanizzazione o di interventi  di  emergenza
abitativa; 
    b) della Regione Liguria per la programmazione regionale  di  ERS
da sviluppare prioritariamente nello stesso  comune  o  nel  relativo
bacino d'utenza. 
  7. Il Comune valuta  in  via  preventiva,  rispetto  alla  proposta
d'intervento, le modalita' di assolvimento  della  quota  di  cui  al
comma  1  proposte  dai  soggetti  attuatori  compresa  la  eventuale
monetizzazione a favore della Regione, mediante pronuncia da  rendere
entro  il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
presentazione, decorso  infruttuosamente  il  quale  la  proposta  si
intende assentita. 
  8. La monetizzazione necessaria alla realizzazione  di  alloggi  di
ERP corrispondente alla percentuale di cui al comma  1  e'  computata
dal Comune, sulla base dei costi effettivi di costruzione nonche' del
costo dell'area, delle spese di progettazione, di direzione lavori  e
sicurezza, collaudo, oneri accessori e  della  quota  delle  relative
opere di urbanizzazione. 
  9. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere la quota  di  cui  al
comma 1: 
    a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente a
destinazione d'uso residenziale, ivi compresi quelli di  sostituzione
edilizia; 
    b) gli edifici di nuova costruzione aventi ad  oggetto  unita'  a
destinazione d'uso residenziale la cui  superficie  agibile  non  sia
superiore a 500 metri  quadrati  o  a  1.750  metri  cubi  di  volume
urbanistico; 
    c) gli interventi di nuova costruzione aventi ad oggetto unita' a
destinazione d'uso in proprieta' a prezzi convenzionati  con  vincolo
quindicennale ad uso prima casa e  divieto  di  alienazione  di  pari
durata; 
    d)  i  programmi  per  l'edilizia  residenziale  sociale  e   gli
interventi volti a incrementare l'offerta abitativa di  cui  all'art.
11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133.