Art. 2 Inserimento dell'art. 26-bis della legge regionale n. 38/2007 1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 38/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 26-bis. Disciplina dell'edilizia residenziale pubblica 1. Gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire alla realizzazione di nuovi alloggi di ERP, nella misura del 10 per cento ovvero della percentuale stabilita dal Comune e approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, della superficie agibile residenziale degli edifici in progetto o del volume urbanistico residenziale nel caso di comuni non ancora adeguati ai parametri della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale quota e' aggiuntiva rispetto all'entita' dell'edificazione prevista dal relativo progetto di intervento e comporta il soddisfacimento dei necessari standard urbanistici. 2. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto mediante realizzazione degli alloggi all'interno della stessa area di intervento o in altra area del territorio comunale, con esclusione delle aree agricole e di presidio ambientale. 3. Nel caso in cui tale obbligo venga assolto attraverso l'acquisto ed il recupero di alloggi esistenti, la quota a cui fare riferimento per assolvere al contributo dovuto e' ridotta all'8 per cento ovvero della percentuale stabilita dal Comune e approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, della superficie agibile residenziale degli edifici in progetto o del volume urbanistico residenziale nel caso di comuni non ancora adeguati ai parametri della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La realizzazione della sola quota di alloggi ERP e' ammessa anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati e delle altezze ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali e comunque delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) e dei Piani di bacino. 5. Gli alloggi di ERP sono conferiti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune e riservati ai cittadini residenti nel comune da almeno due anni e possono essere gestiti secondo le disposizioni dell'art. 13 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino dell'attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il Comune, qualora accerti l'inidoneita' di localizzazione degli alloggi di ERP nell'area di intervento o in altra area del territorio comunale, anche per l'inadeguatezza rispetto alla fruizione dei servizi e della rete del trasporto pubblico locale, dopo aver verificato la possibilita' del recupero del proprio patrimonio per la quota dovuta, destinata o da destinare a ERP realizzata dal privato, puo' consentire la monetizzazione della quota di cui al comma 1 a favore: a) del Comune, se dotato degli atti di cui all'art. 26, commi 1 e 4, con obbligo di destinazione alla realizzazione di alloggi di ERP e delle relative opere di urbanizzazione o di interventi di emergenza abitativa; b) della Regione Liguria per la programmazione regionale di ERS da sviluppare prioritariamente nello stesso comune o nel relativo bacino d'utenza. 7. Il Comune valuta in via preventiva, rispetto alla proposta d'intervento, le modalita' di assolvimento della quota di cui al comma 1 proposte dai soggetti attuatori compresa la eventuale monetizzazione a favore della Regione, mediante pronuncia da rendere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione, decorso infruttuosamente il quale la proposta si intende assentita. 8. La monetizzazione necessaria alla realizzazione di alloggi di ERP corrispondente alla percentuale di cui al comma 1 e' computata dal Comune, sulla base dei costi effettivi di costruzione nonche' del costo dell'area, delle spese di progettazione, di direzione lavori e sicurezza, collaudo, oneri accessori e della quota delle relative opere di urbanizzazione. 9. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere la quota di cui al comma 1: a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso residenziale, ivi compresi quelli di sostituzione edilizia; b) gli edifici di nuova costruzione aventi ad oggetto unita' a destinazione d'uso residenziale la cui superficie agibile non sia superiore a 500 metri quadrati o a 1.750 metri cubi di volume urbanistico; c) gli interventi di nuova costruzione aventi ad oggetto unita' a destinazione d'uso in proprieta' a prezzi convenzionati con vincolo quindicennale ad uso prima casa e divieto di alienazione di pari durata; d) i programmi per l'edilizia residenziale sociale e gli interventi volti a incrementare l'offerta abitativa di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.