Art. 2 
 
Risultato della gestione finanziaria dell'anno 2012 e  autorizzazione
                al ricorso ad operazioni finanziarie 
 
  1. Per consentire il miglioramento dei saldi di bilancio la Regione
provvede ad elaborare,  entro  il  31  dicembre  2013,  un  piano  di
riordino della normativa regionale finalizzato al contenimento  della
spesa corrente e al perseguimento di obiettivi  di  risparmio  per  i
principali settori di intervento. 
  2. Al fine di contenere gli effetti sull'esercizio finanziario 2013
del disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio  2012,  valutato
in complessivi 1.000.000 di migliaia di euro, il  predetto  disavanzo
e' riassorbito nel triennio  2013-  2015,  nella  misura  di  313.000
migliaia di euro per l'anno 2013 e di 343.500 migliaia  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  3. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n.  47
e successive modifiche ed integrazioni, al bilancio della Regione per
il triennio 2013-2015 sono apportate le variazioni discendenti  dalle
risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario  2012,
rideterminando le quote annuali di cui al comma 2. 
  4. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio  si  provvede  a
dare  copertura,  nell'esercizio  finanziario  2013,  alla  quota  di
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012, stimato in  313.000
migliaia  di  euro,  derivante  dalla  mancata  effettuazione   delle
operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti  coerenti
con il comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003,  n.  350  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  gia'  autorizzate  con   le
disposizioni  sottocitate,  mediante  rinnovo,   per   quota   parte,
nell'anno 2013 delle autorizzazioni medesime di cui: 
    a) all'art. 1 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 32; 
    b) agli articoli 2 e 3 della legge regionale 1  giugno  2012,  n.
33. 
  5.  Il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'  autorizzato,  per
l'esercizio finanziario 2013, ad  effettuare  operazioni  finanziarie
per il finanziamento di quota parte delle spese di  investimento  dei
comuni di cui all'art. 15, per un ammontare complessivo pari a 60.000
migliaia di euro.