Art. 2 Attivita' motorie 1. Le attivita' fisico-motorie per la salute riguardano il movimento umano sistematico e consapevole della complessita' del gesto motorio che ne permette la realizzazione. 2. Le attivita' di cui al presente articolo devono poter essere svolte da tutti, senza limiti di eta', nelle forme e nelle modalita' connesse alle patologie ed ai bisogni personali di ciascun utente. 3. L'assistenza alle attivita' di cui al presente articolo e' svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF, che possono essere coadiuvati da istruttori formati con corsi tenuti da federazioni sportive riconosciute dal CONI.