Art. 2 
 
            Applicazione del decreto legislativo 118/2011 
 
  1. La Regione e i suoi enti e organismi  strumentali  applicano  le
disposizioni di cui ai titoli I, III e  IV  del  decreto  legislativo
118/2011 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  conformemente  a
quanto previsto dalla presente legge  nei  termini  indicati  per  le
regioni  a  statuto  ordinario  dal  medesimo   decreto   legislativo
posticipati di un anno. 
  2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale
a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, anche  a  seguito
dell'adozione della norma di attuazione di  cui  all'articolo  1,  le
disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21  (Norme
in  materia  di  programmazione   finanziaria   e   di   contabilita'
regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il  medesimo
decreto legislativo.