Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) attivita' sportive: attivita' disciplinate da norme  approvate
dalle federazioni sportive nazionali e  come  tali  riconosciute  dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); 
    b) attivita' motorio-ricreative: attivita'  non  disciplinate  da
norme approvate dalle federazioni sportive nazionali; 
    c) impianto sportivo, di seguito denominato impianto: uno  spazio
o un  insieme  di  spazi  preposti  unicamente  allo  svolgimento  di
attivita' sportive o motorio-ricreative, anche di tipo  diverso,  che
hanno in  comune  i  relativi  servizi  accessori,  come  spogliatoi,
servizi igienici, reception, uffici amministrativi; 
    d) sport in movimento: attivita'  sportive  praticate  in  luoghi
diversi  da  impianti  sportivi  coperti  e  scoperti  e   da   spazi
circoscritti all'aperto; 
    e) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): operatore
non sanitario autorizzato all'uso del defibrillatore; 
    f) istruttore BLS-D: operatore abilitato  alla  formazione  degli
esecutori BLS-D; 
    g) gestore dell'impianto sportivo, di seguito denominato gestore:
il  proprietario  che  gestisce  direttamente  l'impianto  oppure  il
concessionario, il locatario o il comodatario dello stesso.