Art. 2 Disposizioni in materia di variazioni di bilancio 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015.