Art. 2 
 
                            Norme finali 
 
  1. Il regolamento di cui al comma 13, dell'articolo 13, della  l.r.
10/1995, come modificato dall'articolo 1  della  presente  legge,  e'
approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge. 
  2. Le modalita' di calcolo del  rimborso  delle  spese  di  viaggio
sostenute dai membri del Collegio sindacale individuate dall'articolo
13, comma 13, della l.r. 10/1995,  come  modificato  dall'articolo  1
della presente legge, si applicano  anche  ai  membri  in  carica  al
momento dell'entrata in vigore della presente legge.