Art. 2 Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 «Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonche' modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1» e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'art. 2, comma 1-bis, nel secondo periodo dopo le parole: «In tal caso» sono inserite le parole: «, limitatamente ai comuni della provincia di Trento, e per i comuni della provincia di Bolzano qualora lo statuto comunale non preveda l'attribuzione dell'indennita' piena,»; b) nell'art. 16, comma 3, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Salvo quanto specificamente previsto per l'elezione del Consiglio comunale di Bolzano, »; c) nell'art. 21, comma 1, lettera e), dopo le parole: «della provincia di Bolzano» sono aggiunte le parole: «, escluso il Comune di Bolzano,»; d) nell'art. 30, comma 9, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per il Comune di Bolzano l'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalita' stabilite dall'art. 36-bis.»; e) nella rubrica e nel comma 1 dell'art. 36 dopo le parole: «provincia di Bolzano» sono aggiunte le parole: «, escluso il Comune di Bolzano»; f) dopo l'art. 36 e' inserito il nuovo art. 36-bis: «Art. 36-bis. Comune di Bolzano. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti 1. Per il Comune di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni: a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente fara' raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verra' allegato al verbale di cui all'art. 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni; b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che e' costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale; c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 30, comma 2-bis; d) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali come determinate alla lettera c) di tutte le liste che compongono il gruppo stesso; e) individua quindi: 1) i gruppi di liste collegate che abbiano conseguito almeno il 7 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 2,2 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco; 2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco, nonche', all'interno dei gruppi di liste collegate che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco; f) qualora nessuna lista all'interno di un gruppo di liste collegate abbia conseguito il 2,2 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco e nessuna lista di cui alla lettera e) numero 2) abbia raggiunto il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti avviene secondo quanto previsto dall'art. 36; g) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; h) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento piu' uno dei voti validi ovvero qualora nessun candidato sia eletto sindaco procede secondo quanto previsto dal comma 2; i) tra i gruppi di liste di cui alla lettera e) numero 1) e le liste di cui alla lettera e) numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla rispettiva cifra elettorale. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tali gruppi di liste e singole liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parita' di resti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parita' di quest'ultima al gruppo di liste o alla lista con il maggior numero di candidati; in caso di ulteriore parita' si procede a sorteggio. Se a un gruppo di liste o a una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali; l) individua quindi, nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate di cui alla lettera e) numero 1), le liste che abbiano conseguito almeno il 2,2 per cento; m) procede, per ciascun gruppo di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale di ciascuna lista di cui alla lettera l). A tal fine, per ciascun gruppo di liste, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse ai riparti di cui alla lettera l) per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera i). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parita' di resti, il seggio va attribuito alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parita' di quest'ultima alla lista con il maggior numero di candidati; in caso di ulteriore parita' si procede a sorteggio. Se all'interno del gruppo di liste a una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali; n) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformita' a quanto da lui stesso dichiarato all'atto dell'accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera f) hanno riportato le cifre individuali piu' alte e, a parita' di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista del gruppo che ha ottenuto seggi, eventualmente con i resti, con il minor numero di voti residui. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura, qualora la lista, o il gruppo di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di gruppo di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi del gruppo. 2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 30, comma 4 e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' ammesso al secondo turno di votazione il candidato piu' anziano di eta'. 3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente: a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1; b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, viene eletto il piu' anziano di eta'; c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere i), l), m) e n) del comma 1. 4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'art. 57 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilita' a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni. 5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'art. 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonche' alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.».