Art. 2 
 
        Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito 
 
  1. Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito sono  un
meccanismo di protezione sociale  di  ultima  istanza,  attivato  una
volta esauriti tutti gli  altri  ammortizzatori  sociali  previsti  o
accertata la loro inapplicabilita', che si sostanzia in un intervento
economico limitato nel tempo e condizionato  alla  disponibilita'  di
accettare  un'offerta  di  lavoro,  di  partecipare  a  programmi  di
formazione,  tirocinio  formativo,  riqualificazione  e  volontariato
sociale specificatamente finalizzati al reinserimento nel mercato del
lavoro. 
  2. Le misure di cui al comma 1  consistono  nell'erogazione  di  un
beneficio individuale monetario temporaneo per un  ammontare  fino  a
4.400 euro lordi  per  il  periodo  massimo  di  erogazione  previsto
dall'art. 5, da corrispondere in importi mensili  fino  a  550  euro.
Suddetti importi possono essere aggiornati  con  deliberazione  della
Giunta  regionale,  previo  parere   della   Commissione   consiliare
competente, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio. 
  3. L'ammontare del beneficio di cui al comma 2  e'  definito  dalla
delibera di Giunta di cui all'art. 11 ed e'  commisurato  sulla  base
della differenza tra  il  valore  della  soglia  di  accesso  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera f), e l'ISEE del beneficiario. 
  4. Le misure di cui al  comma  1  non  sono  cumulabili  con  altri
trattamenti  di  natura  previdenziale,  in  essere  alla   data   di
presentazione della domanda di sostegno al reddito,  ivi  compresi  i
trattamenti di cassa integrazione, di indennita' di  mobilita'  e  di
indennita' di  disoccupazione,  nonche'  con  gli  altri  trattamenti
assistenziali erogati dallo Stato o dalla Regione, ad esclusione  dei
contributi volti a ridurre  la  spesa  sostenuta  per  il  canone  di
locazione, di cui  alla  legge  regionale  13  febbraio  2013,  n.  3
(Disposizioni in materia di politiche abitative),  e  dei  contributi
per le spese per  il  riscaldamento  domestico,  di  cui  alla  legge
regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno
economico  alle  famiglie  mediante  concorso  alle  spese   per   il
riscaldamento domestico). 
  5. Le misure di cui al comma 1 sono  coordinate  con  le  eventuali
misure statali in materia di sostegno al reddito.