Art. 2 Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito 1. Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito sono un meccanismo di protezione sociale di ultima istanza, attivato una volta esauriti tutti gli altri ammortizzatori sociali previsti o accertata la loro inapplicabilita', che si sostanzia in un intervento economico limitato nel tempo e condizionato alla disponibilita' di accettare un'offerta di lavoro, di partecipare a programmi di formazione, tirocinio formativo, riqualificazione e volontariato sociale specificatamente finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro. 2. Le misure di cui al comma 1 consistono nell'erogazione di un beneficio individuale monetario temporaneo per un ammontare fino a 4.400 euro lordi per il periodo massimo di erogazione previsto dall'art. 5, da corrispondere in importi mensili fino a 550 euro. Suddetti importi possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio. 3. L'ammontare del beneficio di cui al comma 2 e' definito dalla delibera di Giunta di cui all'art. 11 ed e' commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), e l'ISEE del beneficiario. 4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri trattamenti di natura previdenziale, in essere alla data di presentazione della domanda di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, di indennita' di mobilita' e di indennita' di disoccupazione, nonche' con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato o dalla Regione, ad esclusione dei contributi volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione, di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), e dei contributi per le spese per il riscaldamento domestico, di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico). 5. Le misure di cui al comma 1 sono coordinate con le eventuali misure statali in materia di sostegno al reddito.