Art. 2 
 
              Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n.
10/2010 le parole «direttiva 85/337/CEE del Consiglio del  27  giugno
1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di  determinati
progetti pubblici e privati,  come  modificata  e  integrata  con  la
direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  26
maggio 2003 e con la direttiva  2003/35/CE,»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio  concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di
determinati progetti pubblici e privati,». 
  2. Alla  lettera  b-bis)  del  comma  1  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 10/2010 le parole «direttiva  2008/1/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione  e  la
riduzione  integrate  dell'inquinamento,»   sono   sostituite   dalle
seguenti:  «direttiva  2010/75/UE,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  relativa  alle  emissioni   industriali   (prevenzione   e
riduzione integrate dell'inquinamento),». 
  3. Dopo la lettera b-bis) del  comma  1  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 10/2010 e' aggiunta la seguente: 
  «b-ter) la procedura  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  unica
ambientale di cui al titolo IV-ter ai sensi del  regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Repubblica  13  marzo  2013,  n.  59
(Regolamento  recante   la   disciplina   dell'autorizzazione   unica
ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).».