Art. 2 Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 10/2010 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2010 le parole «direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 e con la direttiva 2003/35/CE,» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,». 2. Alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2010 le parole «direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2010/75/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento),». 3. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2010 e' aggiunta la seguente: «b-ter) la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale di cui al titolo IV-ter ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).».