Art. 2 Inquinamento delle acque. Riparto di competenze. Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 1. L'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Inquinamento delle acque). - 1. Nella materia «inquinamento delle acque» di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla regione e dalla provincia, ed in particolare: a) le funzioni amministrative e di pianificazione attribuite alle regioni dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi decreti attuativi, ivi comprese le autorizzazioni di cui all'art. 109 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, anche relativamente agli interventi di cui all'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale); b) le funzioni in materia di qualita' delle acque di balneazione attribuite alle regioni dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/ CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE); c) le funzioni in materia di qualita' delle acque destinate al consumo umano attribuite alle regioni dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione del la direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano). 2. In materia di gestione degli invasi la regione svolge: a) le funzioni di cui all'art. 114, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, come disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo); b) le ulteriori funzioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale ambiente 30 giugno 2004. 3. La giunta regionale approva, con deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale ambiente 30 giugno 2004, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale.».