Art. 2 
 
Inquinamento  delle  acque.  Riparto  di   competenze.   Sostituzione
  dell'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 
 
  1. L'art. 20 della legge regionale n.  88/1998  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  20  (Inquinamento  delle  acque).   -   1.   Nella   materia
«inquinamento delle acque» di cui agli articoli  79  e  seguenti  del
decreto, la regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito  dalla
normativa regionale, esercita tutte le  funzioni  amministrative,  di
pianificazione, di  programmazione,  di  indirizzo  e  controllo  non
riservate dalla normativa nazionale allo  Stato  o  ad  enti  diversi
dalla regione e dalla provincia, ed in particolare: 
  a) le funzioni amministrative e di pianificazione  attribuite  alle
regioni dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia  ambientale)  e  relativi  decreti  attuativi,  ivi
comprese le autorizzazioni di cui all'art. 109 del  medesimo  decreto
legislativo n. 152/2006, anche relativamente agli interventi  di  cui
all'art. 21 della legge 31  luglio  2002,  n.  179  (Disposizioni  in
materia ambientale); 
  b) le funzioni in materia di qualita' delle  acque  di  balneazione
attribuite alle regioni dal decreto legislativo 30  maggio  2008,  n.
116 (Attuazione della direttiva 2006/7/  CE  relativa  alla  gestione
della  qualita'  delle  acque  di  balneazione  e  abrogazione  della
direttiva 76/160/CEE); 
  c) le funzioni in materia di  qualita'  delle  acque  destinate  al
consumo umano attribuite  alle  regioni  dal  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31 (Attuazione del la direttiva  98/83/CE  relativa
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano). 
  2. In materia di gestione degli invasi la regione svolge: 
  a)  le  funzioni  di  cui  all'art.  114,  comma  5,  del   decreto
legislativo n. 152/2006, come disciplinate dal decreto  del  Ministro
dell'ambiente e  del  territorio  30  giugno  2004  (Criteri  per  la
redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai  sensi  dell'art.
40, comma 2, del decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di
qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo); 
  b) le ulteriori funzioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale
ambiente 30 giugno 2004. 
  3.  La  giunta  regionale  approva,  con  deliberazione,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto  ministeriale  ambiente  30  giugno
2004, disposizioni tecniche  per  gli  sbarramenti  non  soggetti  al
regolamento emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
novembre  1959,  n.  1363  (Approvazione  del  regolamento   per   la
compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio  delle  dighe
di ritenuta), indicando criteri che tengano conto,  oltre  che  degli
usi e  delle  dimensioni,  della  eventuale  relazione  con  le  aree
soggette a tutela e dei siti di importanza regionale.».