Art. 2 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 1. L'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo sono a carico del gestore. 2. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, puo' intervenire a sostegno delle spese di cui al comma 1, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso.».