Art. 2 
 
           Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 
                        19 maggio 2005, n. 9 
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  19  maggio   2005,   n.   9
(Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso
sulle piste di sci di fondo), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Oggetto). - 1. Le spese  per  le  infrastrutture,  per  le
attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso  sulle  piste
di sci di fondo sono a carico del gestore. 
  2. La Regione, nei limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili,
puo' intervenire a sostegno  delle  spese  di  cui  al  comma  1,  in
considerazione  del  rilevante  interesse  pubblico  che  riveste  il
servizio di soccorso.».