Art. 2 
 
     Elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura sociale 
 
  1.   E'   istituito   l'Elenco    provinciale    degli    operatori
dell'agricoltura sociale che esercitano le attivita' di cui  all'art.
4. 
  2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati il  contenuto  e
la gestione dell'Elenco provinciale.