Art. 2 Introduzione dell'art. 2-bis della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Indirizzi regionali per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale). - 1. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, ispirati ad un modello di polizia di comunita', come definito dall'art. 11-bis, radicata sul territorio e fortemente orientata al cittadino. A tal fine la Regione: a) definisce gli standard quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti; b) promuove modalita' operative basate sulla collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali; c) promuove la formazione qualificata degli addetti di polizia locale anche congiuntamente con gli altri soggetti operanti sul territorio; d) promuove l'erogazione di servizi orientati alla risoluzione dei problemi della comunita' nelle materie di cui alla presente legge; e) valorizza il ruolo e l'immagine della polizia locale attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione delle sue funzioni e del suo operato, realizzabili anche nell'ambito di accordi con le istituzioni e le autonomie scolastiche e con altri soggetti pubblici e privati.».