Art. 2 
 
  Introduzione dell'art. 2-bis della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003  e'  inserito
il seguente: 
  «Art.  2-bis  (Indirizzi  regionali  per  l'organizzazione   e   lo
svolgimento dei servizi di polizia locale). - 1.  La  presente  legge
definisce  gli  indirizzi  generali   dell'organizzazione   e   dello
svolgimento dei servizi di polizia locale, ispirati ad un modello  di
polizia di comunita', come definito dall'art.  11-bis,  radicata  sul
territorio e  fortemente  orientata  al  cittadino.  A  tal  fine  la
Regione: 
    a) definisce gli standard quantitativi e qualitativi dei corpi di
polizia locale  per  assicurare  su  tutto  il  territorio  regionale
servizi di polizia locale efficaci ed efficienti; 
    b) promuove modalita' operative basate sulla  collaborazione  tra
comandi e sulla cooperazione con le forze statali; 
    c) promuove la formazione qualificata degli  addetti  di  polizia
locale anche congiuntamente  con  gli  altri  soggetti  operanti  sul
territorio; 
    d) promuove l'erogazione di servizi  orientati  alla  risoluzione
dei problemi della comunita'  nelle  materie  di  cui  alla  presente
legge; 
    e)  valorizza  il  ruolo  e  l'immagine  della   polizia   locale
attraverso azioni  di  informazione  e  sensibilizzazione  delle  sue
funzioni e del suo operato, realizzabili anche nell'ambito di accordi
con le istituzioni e le autonomie scolastiche e  con  altri  soggetti
pubblici e privati.».