Art. 2 Modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2006 1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2006 e' inserito il seguente: «2-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'art. 10, commi 1 e 4, quantificati in euro 7.000,00 per il 2019 e in euro 10.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si provvede con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.».